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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 4^,sentenza del 03/02/2026 pubb. il 17/02/2026, n.1034 |
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Composizione |
Birritteri Luigi (Presidente) – Taviano Paolo Andrea (Relatore) – Laudati Antonio |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – 152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE |
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Cartella esattoriale - Violazione del principio del ne bis in idem – Condizioni |
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Massima |
In tema di processo tributario, in applicazione del principio del ne bis in idem, qualora in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento si facciano valere vizi della notifica della cartella esattoriale già fatti valere in sede di impugnativa del cd. estratto di ruolo e la relativa doglianza sia stata esaminata e ritenuta infondata dal giudice, il motivo di ricorso con il quale si facciano (nuovamente) valere tali vizi deve ritenersi infondato. |
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Rif. normativi |
art. 39 c.p.c. |
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Conformità |
Cass. civ., sez. trib., 30 giugno 2010, n. 15441; Cass. civ., sez. trib., 30 ottobre 2018, n. 27581
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Anno pubb. |
2026 |
