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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 2, Sentenza del 20/1/2026, n. 380 |
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Composizione |
Pres. A. Epicoco, Rel. N. Magaletti |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Decorrenza - Annualità sospese - Art. 5. del d.lgs. n. 504/1992 – Applicabilità - Limiti. |
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Massima |
In tema di IMU, la regola generale ricavabile dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, subisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente con procedura DOCFA. (In applicazione del principio la Corte ha precisato che, in tale ultimo caso, la base imponibile deve essere individuata dalla data della denuncia e con inclusione anche delle annualità sospese e sub iudice). |
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Rif. normativi |
Art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 D.M. Finanze 19/4/1994, n. 701 Art. 74 della l. 342/2000 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. 16679 del 2021 (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2026 |
Tuesday 14 April 2026 13:54
VARIAZIONE CATASTALE A SEGUITO DI DOCFA: LA NUOVA BASE IMPONIBILE E' COMPUTABILE AI FINI IMU DALLA DATA DELLA DENUNCIA E CON INCLUSIONE ANCHE DELLE ANNUALITA' SOSPESE E "SUB IUDICE"
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MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO
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