MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 14 April 2026 13:25

"INESISTENZA" E "NON SPETTANZA" DEI CREDITI D'IMPOSTA: LEGITTIMA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI COMPENSAZIONE

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Matera - Sezione 1, Sentenza del 2/2/2026, n. 46.

Composizione

Pres. G. Sabbato, Rel. M.L. Pagliaro

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   438 RIMBORSI

T

TRIBUTI (IN GENERALE) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL’IMPOSTA - RIMBORSI – Credito d’imposta – Compensazione – Sanzioni -  Presupposto – Utilizzo di credito inesistente ex art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 - Fattispecie.

Massima

In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l’applicazione delle sanzioni presuppone l’utilizzo non già di un mero credito "non spettante", bensì di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi (anche ai sensi dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471/1997, introdotto dall’art. 15, d.lgs. n. 158/2015) il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (cioè il credito che non è "reale") e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972.

Rif. normativi

Art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997

Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973     

Art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973     

Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972     

 Art. 15 del d.lgs.. n. 158/2015

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 34444 del 2021 (CONF.)

Cass. SU n. 34419 del 2023 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026