MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 14 April 2026 13:31

LA MANCATA COMPARIZIONE A SEGUITO DI INVITO NON OSTA AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

 

 

  • Sentenza del 27/01/2026, n. 19 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona

Composizione

  • Pres. D’Amico
  • Rel. Chiettini

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

 

Concordato preventivo biennale – Adesione – Mancata comparizione a seguito di invito dell’Agenzia – Elemento ostativo all’applicazione del concordato – Configurabilità – Esclusione.

Massima

In tema di concordato preventivo biennale, disciplinato dagli artt. 6 e ss. del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, l’art. 2‑quater del d.l. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 7 ottobre 2024, n. 143, non prevede la comparizione del contribuente a seguito dell’invito dell’Amministrazione finanziaria quale requisito per l’adesione al predetto concordato riferito agli anni d’imposta 2024 e 2025, con la conseguenza che la mancata presentazione non costituisce causa ostativa per l’accesso al predetto istituto. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, parimenti, detta mancata comparizione risulta ininfluente ai fini della possibilità di esercitare l’opzione per il regime di ravvedimento speciale relativo alle annualità dal 2018 al 2022, anch’esso disciplinato dal citato art. 2‑quater e riservato ai soggetti che abbiano aderito entro il termine di legge al concordato preventivo biennale).

Rif. Normativi

  • D.L. 09/08/2024, n. 113, art. 2-quater
  • L. 07/10/2024, n. 143
  • D.lgs. 12/02/2024, n. 13, art. 6 ss.
  • L. 27/07/2000, n. 212, art. 6-bis

Conformità

Non si registrano precedenti in termini

Difformità

Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026