MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 14 April 2026 12:28

VALIDA LA NOTIFICA ALLA PEC ASSEGNATA DI UFFICIO ALLE IMPRESE CHE NON HANNO INDICATO IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia - Sezione 2, Sentenza del 4/2/2026, n. 162

Composizione

Pres. e rel. Amerio Sara

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA -

 

Notificazione via PEC da parte della Camera di Commercio - Indirizzo del mittente assegnato di ufficio - Validità della notifica – Sussistenza.

Massima

È valida la notificazione degli atti tributari effettuata alla pec che la Camera di commercio, ai sensi dell’art. 37, comma 6-ter, del d.l. n. 76/2020, conv. con la l. n. 120/2020, assegna d’ufficio alle imprese che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020 o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese.

Rif. normativi

Art. 2630 c.c.

Art. 37, comma 6-ter, del d l. n. 76/2020, conv. con la l. n. 120/2020

Art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, conv. con la l. n. 221/2012

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 3/7/2023, n. 18684, Rv. 668249 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026