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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 26, Sentenza n. 523 del 16/1/2026. |
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Composizione |
Pres. Lupi e Rel. Carra. |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 377 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE. |
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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Compensazione - Innalzamento limite massimo previsto per i crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili - Trattamento normativo - Abolitio criminis parziale - Ampliamento della liceità della condotta - Conseguenze. |
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Massima |
In materia di I.V.A., l’innalzamento del limite previsto dall’art. 34, comma 1, della l. n. 388/2000 per i crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, sancito per l’anno 2021 dall’art. 22 del d.l. n. 73/2021, conv. con modif. dalla l. n. 106/2021, e reso permanente a decorrere dall’1/1/2022 ex art. 1, comma 72, della l. n. 234/2021, comporta una abolitio criminis parziale, in quanto incide sulla fattispecie sostanziale alla base della compensazione ampliando la liceità della condotta, con la conseguente applicazione non di un principio di favor rei in senso stretto ai fini del trattamento sanzionatorio, bensì direttamente della retroattività della novella. |
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Rif. normativi |
Art. 34, comma 1, della l. n. 388/2000 Art. 22 del d.l. n. 73/2021, conv. con modif. dalla l. n. 106/2021 Art. 1, comma 72, della l. n. 234/2021 Art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sezione 5°, Sentenza n. 18377 del 2024 (CONF.). |
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Anno pubbl. |
2026. |
