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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1, Sentenza n. 420 del 29/1/2026. |
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Composizione |
Pres. Leuci e Rel. Greco. |
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254 SANZIONI AMMINISTRATIVE - 016 PROCEDIMENTO - IN GENERE. |
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Sanzioni amministrative - Sanzioni doganali - Prova dell’elemento soggettivo - Presunzione di colpa - Applicabilità - Conseguenze - Prova contraria - Onere a carico del contribuente – Fondamento - Fattispecie. |
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Massima |
In tema di sanzioni doganali, anche per evasione delle accise sui consumi elettrici, la colpa, anche solo presunta e per mera negligenza, è sufficiente ad attribuire soggettivamente l’illecito tributario all’autore, che, per esimersi da responsabilità, ha l’onere di dimostrare il proprio difetto assoluto di colpa in ragione dell’adozione, secondo i canoni della diligenza professionale qualificata, di tutti gli accertamenti necessari e delle opportune verifiche per evitare di commettere l’illecito o comunque di incorrere nello stesso. (Nel caso di specie, la Corte di merito ha escluso che il condominio ricorrente avesse fornito tale dimostrazione, evidenziando, invece, elementi gravemente presuntivi della sua colpevolezza, come l’accertata manomissione del contatore e la mancata adozione di ogni cautela circa il controllo del corretto funzionamento dello stesso nonché il suo posizionamento accessibile a tutti). |
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Rif. normativi |
Art. 3 della l. n. 689/1981. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 33839 del 2024 (CONF.). |
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Anno pubbl. |
2026. |
