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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 11, Sentenza del 23/3/2026, n. 2259 |
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Composizione |
Pres. e rel. Bonauro Carlo, |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - |
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Giudizio di ottemperanza - Pagamento - Estinzione del giudizio - Compensazione delle spese di lite - Legittimità.
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Massima |
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per ottenere le spese di lite di un precedente giudizio, la sopravvenienza del pagamento della somma dovuta determina l’eliminazione del contrasto tra le parti ed esclude, pertanto, la necessità di una pronuncia sul merito della domanda, con la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, ricorrendo, peraltro, le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese processuali |
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Rif. normativi |
Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 Art. 92 c.p.c. |
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Rif. Giurisprudenziali |
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Anno pubbl. |
2026 |
