MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 14 April 2026 10:34

SONO INAMMISSIBILI I MOTIVI AGGIUNTI AVENTI AD OGGETTO I VIZI DI NOTIFICA DELL' ATTO QUALORA CON IL RICORSO SIA STATA DEDOTTA SOLO LA MANCATA NOTIFICA

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 11, Sentenza del 17/3/2026, n. 2142

Composizione

Pres. e rel. Bonauro Carlo,

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - 

 

Carattere impugnatorio del giudizio tributario - Conseguenze - Oggetto del giudizio - Motivi dedotti con il ricorso – Limiti - Motivi aggiunti - Presupposti

 

 

Massima

Nel processo tributario, la deduzione con la quale il contribuente introduce nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento, costituisce un’eccezione nuova che, in quanto tale, non è consentita (artt. 18 e 24 del d.lgs. n. 546/1992), salvo che non vi siano i presupposti per la presentazione, a norma dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 cit., di motivi aggiunti, e cioè il deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Corte.

Rif. normativi

Art. 18 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 24 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 31/5/2016, n. 11223, Rv. 639912 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 23/6/2017, n. 15769, Rv. 644724 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 6, 13/4/2017, n. 9637, Rv. 643799 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026