MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 14 April 2026 10:28

E' AMMISSIBILE LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE IN CASO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL' ATTO IMPUGNATO

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 11, Sentenza del 17/3/2026, n. 2140

Composizione

Pres. e rel. Bonauro Carlo,

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE -

 

Cessazione della materia del contendere - Annullamento dell’atto impugnato in autotutela - Estinzione del giudizio - Compensazione delle spese di lite - Legittimità.

 

Massima

In tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese ex art. 15, comma 1, d. lgs. n. 546/92, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Rif. normativi

Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 92 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 22/7/2025, n. 20750, Rv. 675399 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 29/11/2023, n. 33157, Rv. 669583 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026