MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 14 April 2026 10:22

LA FISSAZIONE DELL' UDIENZA CON IL RELATIVO AVVISO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI COSTITUZIONE COMPORTA NULLITA' DELLA SENTENZA E LA REGRESSIONE AL PRIMO GRADO

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 11, Sentenza del 17/3/2026, n. 2136

Composizione

Pres. e rel. Bonauro Carlo,

 

177   - 293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE -

 

Udienza di discussione - Fissazione - Prima della scadenza del termine di costituzione delle parti - Violazione del contraddittorio - Nullità della sentenza - Conseguenze.

 

Massima

Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza (artt. 31 e 61 del d.lgs. n. 546/1992) adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per cui la fissazione dell’udienza, prima della scadenza del termine di sessanta giorni per la costituzione della parte resistente, comporta l’irritualità dell’avviso di trattazione e, per l’effetto, la nullità della sentenza, con la conseguente necessità di rimessione della causa al primo giudice, in analogia con la norma prevista dall’art. 354, comma 1°, cod. proc. civ., nonché ai sensi dell’art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 546 cit..

Rif. normativi

Art. 31 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 59 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 61 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 354 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27837, Rv. 651411 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 11/1/2024 n. 3272 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 6/7/2023 n. 30127 (VEDI)

Anno pubbl.

2026