MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 14 April 2026 09:46

PEC E FORMATO DELL' ATTO: LA NOTIFICA IN WORD NON COMPORTA INESISTENZA

 

 
  • Sentenza del 09/03/2026, n. 526 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Maffey
  • Rel. De Rentiis

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

 

Ricorso di primo grado predisposto in formato word e notificato a mezzo PEC – Inesistenza – Esclusione.

 

Massima

In tema di processo tributario, l’atto di impugnazione di una cartella di pagamento notificato a mezzo PEC in formato Word editabile, anziché in formato PDF nativo digitale, non è affetto da inesistenza, poiché tale vizio non incide sulla sussistenza dell’atto ma integra una mera irregolarità formale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l’inesistenza, quale categoria residuale, è configurabile solo in presenza di una materiale assenza dell’atto o della mancanza dei suoi elementi essenziali, tali da rendere l’attività compiuta del tutto irriconoscibile come atto processuale).

Rif. Normativi

  • D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 53
  • D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 16 bis
  • D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 20
  • Cod. Proc. Civ., art. 156

Conformi

  • Cass., sez. 5, ord. n. 30950 del 03/12/2024
  • Cass., sez. 3, ord. n. 27566 del 28/09/2023
  • Cass., sez. 3, ord. n. 26511 del 08/09/2022

Vedi

  • Cass., Sez. U, n. 14916 del 20/07/ 2016
  • Cass., Sez. 5, ord. n. 4815 del 24/02/2025

Anno pubb.

  • 2026