MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 13 April 2026 15:23

RIMBORSO DELL'ECCEDENZA IVA DA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA': PRESCRIZIONE DECENNALE E INAPPLICABILITA' DEL TERMINE BIENNALE RESIDUALE

 

 

 

  • Sentenza del 09/03/2026, n. 984 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.

Composizione

  • Pres. Nocerino
  • Rel. Miceli

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  - 438 RIMBORSI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

 

Imposta sul valore aggiunto - Cessazione effettiva dell’attività - Richiesta di rimborso di crediti IVA - Prescrizione decennale.

Massima

In tema di IVA, il diritto al rimborso dell’eccedenza d’imposta risultante dalla cessazione dell’attività, ai sensi dell’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale e non al termine biennale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, applicabile esclusivamente in via sussidiaria e residuale in mancanza di disposizioni specifiche.

Rif. Normativi

  • D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 30;
  • D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 21.

Conformi

  • Cass. civ., Sez. 5, n. 23273 del 28/7/2024
  • Cass. civ., Sez. 5, n. 10070 del 16/4/2025

Anno pubb.

  • 2026