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Composizione |
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092 GIURISDIZIONE CIVILE - 037 GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA |
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Atto esecutivo di pretesa tributaria - Opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi – Agenzia delle Entrate-Riscossione – Cartelle di pagamento erariali regolarmente notificate e non contestate – Autorità giudiziaria competente – Giudice ordinario. |
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Massima |
In tema di espropriazione forzata, l’opposizione proposta avverso l’atto di pignoramento presso terzi emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quando sia preceduto da regolare notifica di cartelle di pagamento erariali non impugnate dal contribuente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in persona del giudice dell’esecuzione, e non in quella tributaria, trattandosi di atti esecutivi opponibili esclusivamente per vizi propri, restando preclusa la contestazione di questioni attinenti al merito della pretesa impositiva. |
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Rif. Normativi |
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Correlate |
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Anno pubb. |
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