MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 13 April 2026 15:19

GIURISDIZIONE ORDINARIA SULL'OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO ESATTORIALE PER VIZI PROPRI

 

 

 

  • Sentenza del 23/12/2025, n. 5182 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.

Composizione

  • Pres. Di Gaetano
  • Rel. Di Gaetano

 

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 037 GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

 

Atto esecutivo di pretesa tributaria - Opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi – Agenzia delle Entrate-Riscossione – Cartelle di pagamento erariali regolarmente notificate e non contestate – Autorità giudiziaria competente – Giudice ordinario.

Massima

In tema di espropriazione forzata, l’opposizione proposta avverso l’atto di pignoramento presso terzi emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quando sia preceduto da regolare notifica di cartelle di pagamento erariali non impugnate dal contribuente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in persona del giudice dell’esecuzione, e non in quella tributaria, trattandosi di atti esecutivi opponibili esclusivamente per vizi propri, restando preclusa la contestazione di questioni attinenti al merito della pretesa impositiva.

Rif. Normativi

  • D.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 49
  • D.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 72 bis
  • Cod. proc. civ., art. 37

Correlate

  • Cass. civ., Sez. U., n. 7822 del 14/04/2020

Anno pubb.

  • 2025