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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11, in composizione monocratica, sentenza del giorno 27/02/2026, n. 1260 |
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Composizione |
Leone Paolo (Giudice estensore) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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Tributi in genere - Estinzione del giudizio - Causa - Cessazione della materia del contendere - Ottemperanza – Limiti |
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Massima |
In tema di processo tributario e di regolamento delle spese, l’adempimento dell’Agenzia delle Entrate di un’obbligazione restitutoria, in sede di ottemperanza, non può dar luogo ad una pronuncia integrale di cessata materia del contendere, dal momento che l’adempimento effettuato nel corso del giudizio tributario in data posteriore all’iscrizione a ruolo del ricorso non produce, di per sé, la cessazione in toto della materia del contendere, la quale comprende anche il regolamento delle spese di lite, che andrà condotto secondo la regola della soccombenza virtuale. |
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Rif. normativi |
artt. 15 e 46 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. V, 29 novembre 2023, n, 33157; Cass. civ., sez. VI-V, ord., 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass. civ., sez. V, 23 settembre 2011, n. 19533 |
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Anno pubb. |
2026 |
Monday 13 April 2026 11:15
REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN CASO DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Pubblicato in
MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO
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