MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 13 April 2026 11:15

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN CASO DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11, in composizione monocratica, sentenza del giorno 27/02/2026, n. 1260

Composizione

Leone Paolo (Giudice estensore)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

Tributi in genere - Estinzione del giudizio - Causa - Cessazione della materia del contendere - Ottemperanza – Limiti

Massima

In tema di processo tributario e di regolamento delle spese, l’adempimento dell’Agenzia delle Entrate di un’obbligazione restitutoria, in sede di ottemperanza, non può dar luogo ad una pronuncia integrale di cessata materia del contendere, dal momento che l’adempimento effettuato nel corso del giudizio tributario in data posteriore all’iscrizione a ruolo del ricorso non produce, di per sé, la cessazione in toto della materia del contendere, la quale comprende anche il regolamento delle spese di lite, che andrà condotto secondo la regola della soccombenza virtuale.

Rif. normativi

artt. 15 e 46 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

Conformità

Cass. civ., sez. V, 29 novembre 2023, n, 33157; Cass. civ., sez. VI-V, ord., 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass. civ., sez. V, 23 settembre 2011, n. 19533

Anno pubb.

2026