MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 13 April 2026 11:09

DOPPIA IMPOSIZIONE, MAP E DICHIARAZIONI FISCALI CORRETTIVE PREVISTE NELL'ORDINAMENTO ESTERO

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 3^, sentenza del giorno 26/02/2026, n. 1251

Composizione

Reali Roberto (Presidente) – Barba Vincenzo (Relatore) – De Masellis Mariella (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 243 TERRITORIALITA’ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

 

Tributi diretti – Dichiarazioni correttive imposte ex lege – Ordinamento estero – Riconducibilità ad attività accertativa – Assimilabilità a misure equivalenti ex art. 4 Codice di condotta 2009/C322/01 – Accesso alla Mutual Agreement Procedure (MAP) - Fattispecie

Massima

In tema di imposte dirette, al fine di evitare la doppia imposizione, deve ritenersi illegittimo il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di accesso alla procedura amichevole ex art. 6 della Convenzione 90/436/CEE (c.d. “Convenzione arbitrale” e Mutual Agreement Procedure, c.d. MAP arbitrale), quando il contribuente abbia dovuto provvedere, in virtù di un obbligo normativamente imposto dall’ordinamento estero e connesso all’attività accertativa dell’Amministrazione Finanziaria, alla correzione o al completamento della dichiarazione fiscale. (In motivazione, che ha affrontato il tema dell’applicazione dell’art. 153 AO, Abgabenordnung di diritto tedesco, è stato chiarito che l’operazione di correzione o completamento imposta al contribuente va assimilata alle “misure equivalenti” previste dall’art. 4 dal Codice di condotta 2009/C322/01 e consente l’accesso alla procedura amichevole ex art. 6 della Convenzione 90/436/CEE).

Rif. normativi

art.6 Convenzione 9/436/CEE; art.4 Codice di condotta 2009/C322/01; circolare Agenzia delle Entrate n.21/E del 2012

Conformità

Cass. civ., sez. un., 19 giugno 2015 n. 12759

Anno pubb.

2026