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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 3^, sentenza del giorno 26/02/2026, n. 1251 |
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Composizione |
Reali Roberto (Presidente) – Barba Vincenzo (Relatore) – De Masellis Mariella (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 243 TERRITORIALITA’ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) |
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Tributi diretti – Dichiarazioni correttive imposte ex lege – Ordinamento estero – Riconducibilità ad attività accertativa – Assimilabilità a misure equivalenti ex art. 4 Codice di condotta 2009/C322/01 – Accesso alla Mutual Agreement Procedure (MAP) - Fattispecie |
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Massima |
In tema di imposte dirette, al fine di evitare la doppia imposizione, deve ritenersi illegittimo il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di accesso alla procedura amichevole ex art. 6 della Convenzione 90/436/CEE (c.d. “Convenzione arbitrale” e Mutual Agreement Procedure, c.d. MAP arbitrale), quando il contribuente abbia dovuto provvedere, in virtù di un obbligo normativamente imposto dall’ordinamento estero e connesso all’attività accertativa dell’Amministrazione Finanziaria, alla correzione o al completamento della dichiarazione fiscale. (In motivazione, che ha affrontato il tema dell’applicazione dell’art. 153 AO, Abgabenordnung di diritto tedesco, è stato chiarito che l’operazione di correzione o completamento imposta al contribuente va assimilata alle “misure equivalenti” previste dall’art. 4 dal Codice di condotta 2009/C322/01 e consente l’accesso alla procedura amichevole ex art. 6 della Convenzione 90/436/CEE). |
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Rif. normativi |
art.6 Convenzione 9/436/CEE; art.4 Codice di condotta 2009/C322/01; circolare Agenzia delle Entrate n.21/E del 2012 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. un., 19 giugno 2015 n. 12759 |
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Anno pubb. |
2026 |
