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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 3^, sentenza del giorno 06/02/2026, n. 737 |
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Composizione |
Giorgi Maria Silvia (Presidente) – Giorgianni Giovanni (Relatore) – Aquino Vincenzo (Giudice) |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 385 DICHIARAZIONE ANNUALE |
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Dichiarazione annuale - Emendabilità – Dichiarazione integrativa - Termini - Errori ed omissioni in danno dell'amministrazione o del contribuente - Fattispecie |
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Massima |
In tema di imposte dirette, il principio di generale emendabilità della dichiarazione va riferito all'ipotesi ordinaria in cui questa riveste carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove essa abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (In motivazione la Corte ha chiarito che le denunce dei redditi costituiscono, di regola, delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possono essere modificate ed emendate, nei termini di legge, in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti). |
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Rif. normativi |
art. 36-bis, 38 e 43 d.p.r. 29 settembre 1973 n.600; art. 2 d.p.r. 22 luglio 1998 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. V, ord. 27 ottobre 2025, n. 28398; Cass. civ., sez. V, 20 giugno 2025, n 16592; Cass. civ., sez. V, 30 luglio 2024, n. 21380; Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13378 |
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Anno pubb. |
2026 |
