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Sentenza del 13 ottobre 2025, n. 1229 del 2025 (dep. 20/10/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III
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Composizione |
Dettori Gianluigi (Presidente) Cagnoli Luisa Anna (Relatore) Monaca Giovanni (Giudice) |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI |
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Tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani - Rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani - Esclusione dalla superficie tassabile – Magazzini - Onere della prova a carico del contribuente - Fondamento
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Massima |
In tema di esonero dal versamento della Tari, il contribuente ha l'onere di provare in modo specifico i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani da lui smaltiti direttamente, perché esclusi dal normale circuito di raccolta, trattandosi di un’eccezione alla regola generale della tassabilità di tutti gli immobili presenti nel territorio comunale. (In motivazione è stato affermato che i magazzini strumentali, utilizzati per la produzione e lo stoccaggio di prodotti finiti, se producono prevalentemente rifiuti speciali, possono essere esclusi dal versamento del tributo a condizione che sia data la prova del loro collegamento funzionale con l'attività produttiva).
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Rif. normativi |
Art. 62, D.lgs. 15/11/1993 n. 507 Art. 70, D.lgs. 15/11/1993 n. 507 |
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Conformità |
Cass., Sez. 5, Sentenza del 27/01/2023 n. 2623 |
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Anno pubb. |
2025 |
