MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 07 April 2026 09:01

L' INTERMEDIAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA PRECLUDE LA DETRAZIONE DELL' IVA E DEI COSTI

 

 

Sentenza del 15 settembre 2025, n. 7168  del 2025  (dep. 22/10/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

 

Composizione

Novara Antonio  (Presidente)

Mattarella Bernardo (Relatore)

Ruvolo Michele  (Giudice)

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  -  414 DETRAZIONI

 

IVA – Detrazione - Appalto - Somministrazione irregolare di manodopera- Differenze – Presupposti - Diritto alla detrazione - Esclusione - Fondamento

 

Massima

In tema di appalto di opere o servizi, la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi inerenti al contratto sono ammesse a condizione che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e al controllo sui propri dipendenti, mediante impiego di propri mezzi e con assunzione da parte sua del rischio d'impresa. (In applicazione del principio è stato affermato che deve ravvisarsi un'interposizione illecita di manodopera, idonea a precludere la detrazione dell’IVA e la deduzione dei costi, nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente o difetti uno dei suindicati elementi).

Rif. normativi

Art. 1655 c.c.

Art. 19, DPR 26/10/1972 n. 633

Art. 26, DPR 26/10/1972 n. 633

Art. 29, D.Lgs.10/09/2003 n. 276

Art. 27, D.Lgs. 10/09/2003 n. 276

Conformità

Cass., Sez. Lav., Ordinanza del 10/06/2019 n. 15557

Cass. Sez. 5, Sentenza del 07/12/2018 n. 31720

Anno pubb.

2025