MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 07 April 2026 08:56

RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER IRPEF E IVA IN PRESENZA DI OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE PER REATO TRIBUTARIO

 

 

 

Sentenza del 15 settembre 2025, n. 7168  del 2025  (dep. 22/10/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

 

Composizione

Novara Antonio  (Presidente)

Mattarella Bernardo (Relatore)

Ruvolo Michele  (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

 

Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Modifiche apportate dalla l. n. 208 del 2015 – Obbligo di denuncia – Elementi di reato

Massima

In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione della denuncia penale, non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che la denuncia deve essere presentata anche in presenza di cause di estinzione o di non punibilità, che possono essere valutate solo dall'autorità giudiziaria).

 

Rif. normativi

Art. 2, D.Lgs. 03/08/2015 n. 128

 Art. 57, DPR 26/10/1972 n. 633      

 Art. 43, DPR 29/09/1973, n. 600

 Art. 1, commi 130-131-132, Legge 28/12/2015 n. 208

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza del 09/08/2016 n. 16728

Anno pubb.

2025