MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 07 April 2026 09:05

REQUISITI FORMALI DELLE FATTURE: LE CONSEGUENZE DELL'OMISSIONE DELL'INDICAZIONE DEI DATI

 

Sentenza del 15.1.2026, dep. 26.2.2026, n. 1230/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo  grado del Lazio, sez. 9

Composizione

Pres. Lo Surdo, Est. Di Maio

 

77 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

 

 

Fattura – Requisiti – Conseguenze - Fattispecie

Massima

La fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa purché sia redatta in conformità ai requisiti legali di forma e contenuto, sicché l'omessa indicazione in essa dei dati prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 integra un comportamento del contribuente soggetto a sanzione che, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima il ricorso all'accertamento induttivo del reddito imponibile. (In motivazione la Corte ha precisato che rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, di scegliere il metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto e, pertanto, il contribuente, in assenza di peculiarità pregiudizievoli, non ha titolo a dolersi della scelta operata).

Rif. normativi

D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 39

Rif. giurisprudenziali

Cass. n. 21446/2014;

Cass. n. 24426/2013;

Cass. 9108/2012

 

Anno pubb.

2026