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Sentenza del 15.1.2026, dep. 26.2.2026, n. 1230/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 9 |
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Composizione |
Pres. Lo Surdo, Est. Di Maio |
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77 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
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Fattura – Requisiti – Conseguenze - Fattispecie |
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Massima |
La fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa purché sia redatta in conformità ai requisiti legali di forma e contenuto, sicché l'omessa indicazione in essa dei dati prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 integra un comportamento del contribuente soggetto a sanzione che, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima il ricorso all'accertamento induttivo del reddito imponibile. (In motivazione la Corte ha precisato che rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, di scegliere il metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto e, pertanto, il contribuente, in assenza di peculiarità pregiudizievoli, non ha titolo a dolersi della scelta operata). |
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Rif. normativi |
D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 39 |
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Rif. giurisprudenziali |
Cass. n. 21446/2014; Cass. n. 24426/2013; Cass. 9108/2012
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Anno pubb. |
2026 |
Tuesday 07 April 2026 09:05
REQUISITI FORMALI DELLE FATTURE: LE CONSEGUENZE DELL'OMISSIONE DELL'INDICAZIONE DEI DATI
Pubblicato in
MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO
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