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Sentenza del 26.2.2026 n 1236 – Corte di Giustizia Tributaria secondo grado del Lazio, Sez. 16 |
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Composizione |
Presidente Dott. Francesco Oddi Relatore Dott. Francesco Castiello |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
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Titoletto |
Avviso di accertamento Imu – Esenzione prima casa - Requisiti - Fattispecie |
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Massima |
In tema di IMU, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla “prima casa”, il requisito di insufficienza, per ciascun coniuge o persona legata da unione civile, della residenza anagrafica e della dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto, i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio. (In applicazione del principio, è stato affermato che l’abitazione principale è quella dove il possessore ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, non essendo necessario che l’intero nucleo familiare abbia la residenza e la dimora nello stesso luogo, con la conseguenza che i coniugi residenti in immobili siti in Comuni diversi possono godere della doppia esenzione dall’IMU). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
C. Cost. sent. n. 209/2022 |
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Anno pubb. |
2026 |
