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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 2, Sentenza n. 3883 del 15/12/2025. |
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Composizione |
Pres. Epicoco e Rel. Magaletti. |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 438 RIMBORSI. |
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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Obblighi dei contribuenti - pagamento dell’imposta - Rimborsi Iva - Eventi sopravvenuti - Procedure concorsuali - Meccanismo di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 – Presupposti - Infruttuosità - Caratteristiche - Conformità al diritto unionale - Fattispecie |
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Massima |
In tema di rimborso IVA e procedure concorsuali, alla luce della giurisprudenza unionale, l’applicabilità dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, nella formulazione vigente fino al 25 maggio 2021, non necessita della certezza dell’irrecuperabilità derivante dall’infruttuosità della procedura, essendo sufficiente che il soggetto passivo evidenzi l’esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato. (Fattispecie in cui la Corte di merito ha ritenuto che il ricorrente avesse pienamente provato l’esistenza di una probabilità ragionevole che il proprio credito chirografario nei confronti del fallito non sarebbe stato soddisfatto, neppure in parte, sul rilievo che nella gran parte dei casi i crediti chirografari ammessi al passivo di una procedura fallimentare restano completamente insoddisfatti). |
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Rif. normativi |
Art. 26 del d.P.R. n. 633/1972. |
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Rif. Giurisprudenziali |
C.G.U.E., Sentenza 23 novembre 2017, causa C-246/16, Di Maura. (CONF.); Corte di Cassazione, Sezione 5°, Sentenza n. 25896 del 2020. (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2025. |
