MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 24 February 2026 14:27

DINIEGO RIMBORSO IVA E INTEGRAZIONE MOTIVAZIONE

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 2, Sentenza n. 3883 del 15/12/2025.

Composizione

Pres. Epicoco e Rel. Magaletti.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 332 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE.

 

Tributi (in generale) - "Solve et repete" - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento di primo grado - In genere - Diniego del rimborso di un tributo - Impugnazione - Potere dell’Amministrazione di controdedurre con argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle poste alla base del diniego - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Motivazione del diniego - Aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento con richiamo delle norme di riferimento e degli eventuali provvedimenti adottati - Sufficienza - Fattispecie in tema di rimborso IVA.

Massima

In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso relativa ad un tributo avanzata dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre l’Ufficio non ha esplicitato una "pretesa" (impugnata dal contribuente), quale l’avviso di accertamento o di liquidazione, o l’irrogazione di una sanzione. Ne consegue che, non potendosi attribuire alla motivazione del provvedimento di rigetto il carattere dell’esaustività, può ritenersi adeguata una motivazione del diniego che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento, e che si fondi sull’insussistenza dei presupposti per il rimborso, richiamando altresì le norme di riferimento e gli eventuali provvedimenti adottati. (Fattispecie in tema di rimborso di un credito IVA, in cui la Corte di merito, nell’affermare i suddetti principi, ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria potesse integrare la motivazione con elementi ed argomentazione diverse ed ulteriori rispetto a quanto contenuto nel provvedimento di rigetto).

Rif. normativi

Art. 23 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 112 c.p.c.

Art. 30 del d.P.R. n. 633/1972

Art. 7 della l. n. 212/2000.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25999 del 2022 (CONF.)

Anno pubbl.

2025.