MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 24 February 2026 14:22

NUOVE REGOLE PER L'ESENZIONE IMU DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 29, Sentenza del 1/12/2025, n. 3625

Composizione

Pres. A. Epicoco, Rel. A. Polignano

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)   340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMU - Esenzione – Società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro - Presupposti.

Massima

L’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 per le associazioni sportive dilettantistiche (richiamato dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011) può essere estesa, in quanto alle stesse equiparate ai sensi dell’art. 90 della l. n. 289/2002, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, se l’immobile è utilizzato esclusivamente per attività sportive svolte con modalità non commerciali. (In applicazione del principio è stato affermato che, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 84/2025, nelle more dell’individuazione dei corrispettivi medi da parte dei Comuni, è sufficiente per l’esenzione IMU la mera iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – cd. RASD).

Rif. normativi

Art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992

Art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011

Art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 84/2025

Art. 90 della l. n. 289/2002

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 9614 del 2019 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026