MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 24 February 2026 14:09

NOTA DI VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA: IL CURATORE E' TENUTO A PROVVEDERVI ANCHE IN CASO DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER INTERVENUTA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 4, Sentenza del 26/11/2025, n. 3611

Composizione

Pres. A. Memmo, Rel. R. Epifani

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)   451 VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA

 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA Art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presentazione della nota di variazione dell’imposta - Legittimazione del curatore fallimentare - Sussistenza - Concordato fallimentare con assuntore - Chiusura del fallimento per intervenuta definitività del decreto di omologazione - Irrilevanza - Ragioni.

Massima

In tema di IVA, il curatore fallimentare, essendo tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti IVA inerenti al periodo compreso tra l’apertura e la chiusura del fallimento, è legittimato a presentare la nota di variazione dell’imponibile o dell’imposta, di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, anche ove il fallimento venga chiuso ex art. 130 legge fall. per intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare con assuntore.

Rif. normativi

Art. 26 del d.P.R. n. 633/1972           

Art. 130 l.fall.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 9793 del 2023 (CONF.)

Cass. 1303 del 2019 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2026