MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 24 February 2026 12:52

OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI ED ONERE PROBATORIO

 

 

Sentenza del 18.12.2025, dep. 16.1.2026, n. 321/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15.

Composizione

Pres. Fraioli, Est. Di Gioacchino

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  -  414 DETRAZIONI

 

 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - Operazioni oggettivamente inesistenti - Detrazione dell'IVA e/o deducibilità dei costi - Amministrazione finanziaria e contribuente - Rispettivo riparto dell'onere probatorio - Fattispecie.

 

 

Massima

Nella specifica ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di provare che le operazioni commerciali documentate dalle fatture non sono state in realtà realizzate, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. [In applicazione del principio, la Corte territoriale, nell’accogliere l’appello del Fisco, ha osservato che costituisce valido elemento indiziario la circostanza che, come nella fattispecie esaminata, il soggetto che ha emesso le fatture sia privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale) ed ha ritenuto che dalla mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura, laddove la società contribuente si era limitata a far leva su elementi estranei alla fattualità delle operazioni effettuate (articoli di stampa, accordo quadro, contratti in addendum) volti sostanzialmente a far apparire come reali operazioni in realtà inesistenti].

 

 

Rif. normativi

 

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8

Cod. Civ. art. 2697

Cod. Civ. art. 2729

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif. giurisprudenziali

Conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024 (Rv. 670825 - 01)

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 (Rv. 662471 - 01)

 

 

Anno pubb.

2026