MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 24 February 2026 12:44

CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANTITRUST E GRUPPI DI IMPRESE

 

 

 

Sentenza del 17.09.2025, dep. 15.1.2026, n. 290/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13.

Composizione

Pres. Passero, Est. Novelli

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  001 IN GENERE

 

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  001 IN GENERE -

Autorità garante della concorrenza e del mercato - Contributi di funzionamento previsti dall’art.10, commi 7-ter e 7-quater, della l. n. 287 del 1990 – Gruppi di impresa - Disciplina del contributo di gruppo - Fattispecie.

 

 

Massima

E’ illegittima, perché contrastante con il principio di non discriminazione, attuato in materia di diritto di stabilimento dall’art. 49, TFUE, una interpretazione della disciplina sul finanziamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) stabilita dall’art.10, della L. n. 287 del 1990, comma 7 ter - ai sensi del quale “all’onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima” – secondo cui il pagamento del contributo da parte della capogruppo italiana non esonera la o le società italiane, controllate direttamente dalla società estera ma non controllate dalla capogruppo italiana, dal pagamento del contributo” – secondo cui le società italiane non direttamente riconducibili al controllo di una capogruppo italiana sono soggette al pagamento della contribuzione, con la conseguenza che il versamento della contribuzione massima, prevista per i gruppi di società, da parte della società capogruppo italiana anche per conto delle sue controllate italiane, non varrebbe ad esonerare dall’obbligo di contribuzione le società italiane assoggettate, insieme alla capogruppo italiana, al controllo della società estera. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha osservato che una siffatta interpretazione si risolverebbe in una disparità di trattamento tra i gruppi con capogruppo italiana, ai quali si applicherebbe il contributo di gruppo, e i gruppi – come quello di cui alla fattispecie esaminata– con capogruppo estera, ai quali non si applicherebbe il contributo di gruppo, nonostante quest’ultima sia ritenuta soggetto passivo e abbia versato il contributo nella misura massima).

Rif. normativi

Legge 10.10.1990. n. 287, art. 10 comma 7-ter

TFUE, art. 49

Rif. giurisprudenziali

Vedi

Cass., Sez. U, Ordinanza n. 10577 del 04/06/2020 (Rv. 657858 - 01)

Anno pubb.

2026