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Sentenza del 17.02.2026, dep. 22.12.2025, n.300/2025 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto, sez. 2. |
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Composizione |
Pres. Pierucci, Est. Natalini |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 052 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE
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TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE - Principio del legittimo affidamento – Contenuto – Descrizione - Fattispecie.
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Massima |
In tema di legittimo affidamento, ove l’Amministrazione finanziaria abbia negato l’instaurazione del procedimento di accertamento con adesione per asserita tardività della relativa istanza, deve essere ritenuto nullo l’avviso di accertamento allorquando il comportamento dell’ufficio abbia fattualmente concorso a rendere incerta la decorrenza dei termini per la presentazione dell’istanza medesima. (Fattispecie nella quale l’atto impositivo era stato oggetto di due notifiche consecutive, la seconda delle quali - peraltro a mezzo messo comunale, laddove la prima era stata effettuata a mezzo posta raccomandata – era intervenuta mentre erano ancora pendenti i termini per la presentazione della domanda di accertamento con adesione calcolati a decorrere dalla prima e senza che nelle more fosse maturata alcuna decadenza e/o manifestata volontà di rinuncia all’adesione da parte del contribuente: in applicazione del principio, la Corte territoriale ha osservato che, a prescindere dalle non meglio chiarite esigenze di reiterazione della notifica dell’avviso di accertamento, tale ambiguo comportamento del Fisco aveva, nei fatti, ingenerato nel destinatario un legittimo ed incolpevole affidamento sulla procrastinazione del termine utile per la presentazione dell’istanza di adesione, così da escludere qualunque colpevole ritardo del contribuente agli effetti dell’accesso della procedura di adesione). |
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi:
Cass. Sez. 5, sentenza n. 12372 del 11/05/2021 (Rv. 661196 - 01)
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Anno pubb. |
2026 |
