MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 24 February 2026 11:11

OBBLIGO E MODALITA' DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza n. 3927 del 15/16/2025.

Composizione

Pres. e Rel. Diliso.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE.

 

Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - Avviso di accertamento - Accertamenti “a tavolino” - Disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212/2000 - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi armonizzati - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità dell’atto.

Massima

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali “a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212/2000, l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ha valenza generalizzata per i tributi “armonizzati”, comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale. (In motivazione la Corte ha precisato che il rimedio procedimentale idoneo ad assicurare pienamente il contraddittorio è l’invito a comparire previsto dall’art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997, perché consente al contribuente di conoscere gli elementi costitutivi della pretesa che incombe nei suoi confronti).

Rif. normativi

Art. 6-bis della l. n. 212/2000

Art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione Unite, Sentenza n. 21271 del 2025. (CONF.)

Anno pubbl.

2025.