|
|
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza n. 3927 del 15/16/2025. |
|
Composizione |
Pres. e Rel. Diliso. |
|
|
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. |
|
|
Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - Avviso di accertamento - Accertamenti “a tavolino” - Disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212/2000 - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi armonizzati - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità dell’atto. |
|
Massima |
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali “a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212/2000, l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ha valenza generalizzata per i tributi “armonizzati”, comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale. (In motivazione la Corte ha precisato che il rimedio procedimentale idoneo ad assicurare pienamente il contraddittorio è l’invito a comparire previsto dall’art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997, perché consente al contribuente di conoscere gli elementi costitutivi della pretesa che incombe nei suoi confronti). |
|
Rif. normativi |
Art. 6-bis della l. n. 212/2000 Art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997 |
|
Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sezione Unite, Sentenza n. 21271 del 2025. (CONF.) |
|
Anno pubbl. |
2025. |
