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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza n. 3967 del 18/16/2025. |
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Composizione |
Pres. e Rel. Diliso. |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE. |
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Tributi (in generale) - "Solve et repete" - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere processo tributario telematico – Redazione e deposito atti processuali - Modalità telematica esclusiva - Sanatoria - Raggiungimento dello scopo - Esclusione – Fondamento - Fattispecie |
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Massima |
In tema di processo tributario telematico, a seguito dell’entrata in vigore (in data 24/10/2018) dell’art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992, il deposito e la redazione degli atti processuali, in tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, devono essere effettuati esclusivamente con modalità telematiche, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto. (Fattispecie in cui la Corte di merito ha dichiarato l’appello inammissibile, perché l’atto non era un documento nativo digitale, quindi elaborato in formato .pdf, ma una copia per immagine di un documento redatto in formato analogico, ossia redatto su un supporto cartaceo poi sottoscritto e sottoposto a scansione.) |
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Rif. normativi |
Art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992 Art. 6-bis del d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018 d.m. 23/12/2013, n. 163 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 4815 del 2025. (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2025. |
