MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 24 February 2026 10:50

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO E DEPOSITO DEGLI ATTI PROCESSUALI

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza n. 3967 del 18/16/2025.

Composizione

Pres. e Rel. Diliso.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE.

 

Tributi (in generale) - "Solve et repete" - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere processo tributario telematico – Redazione e deposito atti processuali - Modalità telematica esclusiva - Sanatoria - Raggiungimento dello scopo - Esclusione – Fondamento - Fattispecie

Massima

In tema di processo tributario telematico, a seguito dell’entrata in vigore (in data 24/10/2018) dell’art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992, il deposito e la redazione degli atti processuali, in tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, devono essere effettuati esclusivamente con modalità telematiche, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto. (Fattispecie in cui la Corte di merito ha dichiarato l’appello inammissibile, perché l’atto non era un documento nativo digitale, quindi elaborato in formato .pdf, ma una copia per immagine di un documento redatto in formato analogico, ossia redatto su un supporto cartaceo poi sottoscritto e sottoposto a scansione.)

Rif. normativi

Art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992

Art. 6-bis del d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018

d.m. 23/12/2013, n. 163

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 4815 del 2025. (CONF.)

Anno pubbl.

2025.