MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 24 February 2026 10:31

CAUSE SCINDIBILI E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 30/1/2026, n. 1140

Composizione

Pres. Montagna Alfredo, Rel. Cananzi Francesco

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE -

 

Integrazione del contraddittorio - Obbligatorietà - Presupposti - Cause scindibili - Esclusione.

Massima

In tema di contenzioso tributario, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione.

Rif. normativi

Art. 331 c.p.c.

Art. 332 c.p.c.

Art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. U., 30/4/2024, n. 11676, Rv. 670949 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 5/11/2021, n31922, Rv. 662630 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 27/10/2017, n. 25588, Rv. 646125 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 12/11/2014, n. 24083, Rv. 633380 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2026