MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 24 February 2026 11:02

NULLA LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO AGLI EREDI PRESSO IL DOMICILIO DEL "DE CUIUS" QUALORA ABBIANO COMUNICATO GENERALITA' E DOMICILIO FISCALE

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 30/1/2026, n. 1142

Composizione

Pres. Montagna Alfredo, Rel. Cananzi Francesco

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA -

 

Notificazione presso l’ultimo domicilio del "de cuius" – Conoscenza da parte dell’Ufficio del nominativo degli eredi – Nullità – Sanatoria – Condizioni.

 

La notifica dell’avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del "de cuius", è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che tale nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156, comma 3°, c.p.c., qualora l’erede proponga tempestivo ricorso avverso il ruolo, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi d’imposta, per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria).

Rif. normativi

Art. 156 c.p.c.

Art. 60 del d.P.R. n. 600/1973

Art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 17/1/2019, n. 1156, Rv. 652199 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 5/7/2022, n. 21184, Rv. 665307 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2026