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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 30/1/2026, n. 1142 |
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Composizione |
Pres. Montagna Alfredo, Rel. Cananzi Francesco |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - |
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Notificazione presso l’ultimo domicilio del "de cuius" – Conoscenza da parte dell’Ufficio del nominativo degli eredi – Nullità – Sanatoria – Condizioni. |
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La notifica dell’avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del "de cuius", è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che tale nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156, comma 3°, c.p.c., qualora l’erede proponga tempestivo ricorso avverso il ruolo, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi d’imposta, per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria). |
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Rif. normativi |
Art. 156 c.p.c. Art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 Art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 17/1/2019, n. 1156, Rv. 652199 – 01 (CONF) Cass. Sez. 5, 5/7/2022, n. 21184, Rv. 665307 – 01 (CONF) |
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Anno pubbl. |
2026 |
