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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 12^, sentenza del 15 gennaio 2026, n. 286 |
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Composizione |
Ciampelli Valeria (Presidente) – Tocci Stefano (Relatore) – Caridi Franco (Giudice) |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 491 REDDITI DI LAVORO |
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Redditi da lavoro - Rinunzie e transazioni – Regime fiscale – Cessazione o risoluzione del rapporto – Somme dovute per anni precedenti – Assoggettamento delle somme a tassazione separata - Sussistenza |
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Massima |
In tema di regime fiscale delle transazioni relative ad un rapporto di lavoro, sia in caso di transazioni semplici che novative, tutto ciò che è riconosciuto in relazione al rapporto di lavoro medesimo è soggetto a tassazione ordinaria, a meno che le somme non siano riferibili ad anni precedenti o siano relative alla sua cessazione o risoluzione, applicandosi in tal caso la tassazione separata. |
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Rif. normativi |
art.17, lett. b) e c), d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. V, 3 maggio 2019, n. 11632; Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2004, n. 1019; Cass. civ., sez. V, 26 giugno 2003, n. 10185 |
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Anno pubbl. |
2026 |
