|
|
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 14^, sentenza del 9 gennaio 2026, n. 210 |
|
Composizione |
Oddi Francesco (Presidente e Relatore) – Brigante Roberto Antonio (Giudice) – Castiello Francesco (Giudice) |
|
|
177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 522 CONDONO FISCALE |
|
|
Imposte in genere - Condono fiscale – Definizione agevolata ex art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 – Estinzione del giudizio – Perfezionamento – Rilevabilità di ufficio |
|
Massima |
In tema di rottamazione-quater, la definizione agevolata si perfeziona con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, cosicché l'estinzione deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1, comma 235, della l. 29 dicembre 2022 n. 197, della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022 o dall’art. 3 bis, comma 2, lettera c), del d.l. 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2025 n. 15 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. |
|
Rif. normativi |
art. 1, comma 235, della l. 29 dicembre 2022 n. 197; art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022; art. 3-bis, comma 2, lettera c), del d.l. 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2025 n.15 |
|
Conformità |
Cass. civ., sez. trib., 21 giugno 2025, n. 16642; Cass. civ., sez. trib., 14 giugno 2025, n. 15946; Cass. civ., sez. trib., 29 aprile 2025, n. 11245 |
|
Anno pubbl. |
2026 |
