MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 23 February 2026 09:42

RICOGNIZIONE DI DEBITO NON TITOLATA ED IMPOSTA DI REGISTRO

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11^, sentenza del 5 gennaio 2026, n. 48

Composizione

Perla Pietro (Presidente e Relatore) – Chiappiniello Agostino (Giudice) – Scarzella Fabrizio (Giudice)

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA – 191 CASO D’USO

 

Ricognizione di debito - Imposta di registro – Debenza – Limiti - Ragioni

Massima

La ricognizione di debito, rivestendo un carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non ha ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso effettivo.

Rif. normativi

artt. 4, 6, 9 e 37 d.p.r. 26 aprile 1986 n.131

 

Conformità

Cass. civ., sez. un., 16 marzo 2023, n. 7682; Cass. civ., sez. trib., 11 gennaio 2018, n. 481

Anno pubbl.

2026