MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Thursday 19 February 2026 11:08

SUL PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO IN TEMA DI NOTIFICAZIONI

 

 

 

Sentenza del 27.1.2026 n 1124 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 25

Composizione

Giudice monocratico Dott.ssa Maria Giulia Cosentino  

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE  -  061 CARTELLE

 

 

Cartella di pagamento TARI – Notificazione – Principio del raggiungimento dello scopo – Applicabilità - Fondamento 

Massima

La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi ultimi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’art 26, comma 5, del .P.R. n. 602 del 1973 all’art 60 del d.P.R. n. 600/1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione pdf anziché p7m, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per il raggiungimento dello scopo.

Rif. Normativi

D.P.R n. 602/1973 art. 26, co. 5 e D.P.R. n. 600/1973 art. 60

 

 

Conformità

Cass. Civ., Sez. VI, Sent n. 6417/2019

Anno pubb.

2026