MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 17 February 2026 14:50

IL RICORSO SENZA ASSISTENZA TECNICA OLTRE 3.000 EURO VA DECISO IN APPELLO SENZA RINVIO AL PRIMO GRADO

 

 

 
  • Sentenza del 29/01/2026, n. 12 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento

Composizione

  • Pres. Casalena
  • Rel. Presta

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

Parte priva di assistenza tecnica - Invito del giudice alla nomina di un difensore - Omissione in primo grado - Nullità relativa - Conseguenze in appello – Rinvio al primo giudice - Esclusione.

Massima

In tema di contenzioso tributario, la mancata adozione da parte del giudice di primo grado dell’ordine alla parte privata, che ne sia priva, di munirsi di un difensore ove il ricorso abbia un valore superiore a 3.000 euro, non comporta la nullità assoluta della sentenza, poiché tale irregolarità non incide sulla costituzione del contraddittorio né sulla rappresentanza processuale, essendo l’incarico di assistenza tecnica validamente conferibile anche in udienza, con la conseguenza che il giudice d’appello, una volta sanato il vizio, non deve rimettere la causa al primo giudice ma, per effetto devolutivo, deve deciderla nel merito.

Rif. Normativi

- d. Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 12

- d. Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 22

- d. Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 59

Conformità

  • Cass. Sez. 5, n. 11435 dell’11/05/2018
  • Cass., Sez. 5, ord. n. 26027 del 05/09/2022
   

Anno pubb.

  • 2026