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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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Parte priva di assistenza tecnica - Invito del giudice alla nomina di un difensore - Omissione in primo grado - Nullità relativa - Conseguenze in appello – Rinvio al primo giudice - Esclusione. |
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Massima |
In tema di contenzioso tributario, la mancata adozione da parte del giudice di primo grado dell’ordine alla parte privata, che ne sia priva, di munirsi di un difensore ove il ricorso abbia un valore superiore a 3.000 euro, non comporta la nullità assoluta della sentenza, poiché tale irregolarità non incide sulla costituzione del contraddittorio né sulla rappresentanza processuale, essendo l’incarico di assistenza tecnica validamente conferibile anche in udienza, con la conseguenza che il giudice d’appello, una volta sanato il vizio, non deve rimettere la causa al primo giudice ma, per effetto devolutivo, deve deciderla nel merito. |
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Rif. Normativi |
- d. Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 12 - d. Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 22 - d. Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 59 |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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