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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 509 BASE IMPONIBILE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE |
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Imposta di registro – Accertamento di avveramento della condizione sospensiva apposta alla compravendita - Stabilizzazione degli effetti del contratto – Unicità degli atti – Non assoggettamento ad imposta di registro ipotecaria e catastale. |
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Massima |
In tema di compravendita sottoposta a condizione sospensiva in quanto avente ad oggetto un bene vincolato, l’atto notarile che accerta, ai fini dell’annotazione, l’avveramento della condizione, necessariamente successivo all’atto di compravendita, determina la semplice stabilizzazione degli effetti del contratto originario ed è qualificabile come atto “direttamente conseguente” ai sensi della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 21 febbraio 2014, con effetto di esclusione dell’applicazione di una ulteriore imposta di registro, ipotecaria e catastale. |
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Rif. Normativi |
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Difformità |
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Anno pubb. |
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