MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 17 February 2026 12:05

REDDITI ESTERI DEI FRONTALIERI: CREDITO D' IMPOSTA SOLO PROPORZIONALE ALLA PARTE IMPONIBILE IN ITALIA

 

 

 

  • Sentenza del 08/01/2026, n. 50 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

 

Composizione

  • Pres. Piglionica
  • Rel. Saccone

 

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  462 REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

 

Reddito estero - Parziale concorso al reddito complessivo - Credito di imposta - Riduzione proporzionale.

 

Massima

In tema di credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, qualora il reddito estero concorra solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia, l’imposta estera deve essere proporzionalmente ridotta ai fini del calcolo del credito d’imposta riconosciuto dall’ordinamento nazionale. (Fattispecie relativa al beneficio della quota esente per i frontalieri fruita dal contribuente, in cui la Corte ha ritenuto applicabile tale principio).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165, comma 10

Correlate

  • Cass. civ., Sez. 5, n. 738 del 12/01/2023
  • Cass. civ., Sez. 5, n. 25698 del 01/09/2022

Anno pubb.

  • 2026.