|
|
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15^, sentenza del 7 gennaio 2026, n. 142 |
|
Composizione |
Mazzi Giuseppe (Presidente) – Celentano Roberto (Relatore) – Flamini Luigi Maria (Giudice) |
|
|
154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – 210 TERMINI |
|
|
Esazione delle imposte - Rimborsi - Termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – Individuazione – Ragioni |
|
Massima |
In tema di rimborso di imposte non dovute, il dies a quo da cui decorre il termine di decadenza previsto dall’art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell'effettuazione, risultino incontrovertibilmente non dovuti ovvero non dovuti in quella misura, atteso che, in tali ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono al momento dell'effettuazione del versamento essendo già il contribuente in grado di conoscere se deve o meno assolvere il debito d'imposta ed in quale misura. |
|
Rif. normativi |
art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n.602; |
|
Conformità |
Cass. civ., sez. V, 22 settembre 2025, n. 25872; Cass. civ., sez. V, 13 novembre 2023, n. 31397; Cass. civ., sez. VI, 20 luglio 2016, n. 14868; Cass. civ., sez. un., 16 giugno 2014 n. 13676 |
|
Anno pubbl. |
2026 |
Tuesday 10 February 2026 10:27
DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA PER IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE NON DOVUTE
Pubblicato in
MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO
Allegati:
