MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 10 February 2026 09:57

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AGLI INTERESSI IN RISCOSSIONE

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15^, sentenza del 7 gennaio 2026, n. 133

Composizione

Mazzi Giuseppe (Presidente) – Celentano Roberto (Relatore) – Flamini Luigi Maria (Giudice)

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE 152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

 

Cartella di pagamento – Motivazione - Limiti e condizioni - Specificazione del saggio applicato - Necessità – Esclusione - Fattispecie

Massima

Allorché un atto fiscale abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo all'atto precedente e alla quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori, mentre, laddove la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione, deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati. (Nel caso di specie è stato affermato che quest’ultima può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono e che si deve altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti, senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo).

Rif. normativi

art. 7 l. 27 luglio 2000 n. 212; art.3 l. 7 agosto 1990 n.241

Conformità

Cass. civ., sez. V, ord. 23 ottobre 2024, n. 27504; Cass. civ., sez. V, ord. 30 novembre 2023, n. 3345; Cass. civ., sez. un., 14 luglio 2022, n. 2281

Anno pubbl.

2026