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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15^, sentenza del 7 gennaio 2026, n. 133 |
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Composizione |
Mazzi Giuseppe (Presidente) – Celentano Roberto (Relatore) – Flamini Luigi Maria (Giudice) |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – 152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE |
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Cartella di pagamento – Motivazione - Limiti e condizioni - Specificazione del saggio applicato - Necessità – Esclusione - Fattispecie |
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Massima |
Allorché un atto fiscale abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo all'atto precedente e alla quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori, mentre, laddove la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione, deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati. (Nel caso di specie è stato affermato che quest’ultima può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono e che si deve altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti, senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo). |
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Rif. normativi |
art. 7 l. 27 luglio 2000 n. 212; art.3 l. 7 agosto 1990 n.241 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. V, ord. 23 ottobre 2024, n. 27504; Cass. civ., sez. V, ord. 30 novembre 2023, n. 3345; Cass. civ., sez. un., 14 luglio 2022, n. 2281 |
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Anno pubbl. |
2026 |
