MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 10 February 2026 09:43

RIPARTO DI GIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE IN TEMA DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CONCESSI IN FASE EMERGENZIALE DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15^, sentenza del 7 gennaio 2026, n. 125

Composizione

Fraioli Ferdinanda (Presidente) – Di Gioacchino Rosanna (Relatore) – Crisanti Paola (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

 

Contributi a fondo perduto concessi in fase emergenziale durante la pandemia da COVID-19 - Rimborso - Controversia - Giurisdizione - Riparto

Massima

Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria sulle controversie che hanno ad oggetto il recupero dei contributi a fondo perduto concessi in fase emergenziale durante la pandemia da COVID-19, anche dando seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza del 24 luglio 2025 n. 124) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che attribuivano le anzidette controversie alla giurisdizione tributaria.

Rif. normativi

art. 25, commi 4 e 5, d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla l.  17 luglio 2020 n.77;

art. 1 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020 n.176

Conformità

Corte Cost., 24 luglio 2025 n. 124; Cass. civ., sez. un., 13 dicembre 2023, n. 34851

Anno pubbl.

2026