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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15^, sentenza del 7 gennaio 2026, n. 125 |
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Composizione |
Fraioli Ferdinanda (Presidente) – Di Gioacchino Rosanna (Relatore) – Crisanti Paola (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE |
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Contributi a fondo perduto concessi in fase emergenziale durante la pandemia da COVID-19 - Rimborso - Controversia - Giurisdizione - Riparto |
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Massima |
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria sulle controversie che hanno ad oggetto il recupero dei contributi a fondo perduto concessi in fase emergenziale durante la pandemia da COVID-19, anche dando seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza del 24 luglio 2025 n. 124) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che attribuivano le anzidette controversie alla giurisdizione tributaria. |
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Rif. normativi |
art. 25, commi 4 e 5, d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n.77; art. 1 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020 n.176 |
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Conformità |
Corte Cost., 24 luglio 2025 n. 124; Cass. civ., sez. un., 13 dicembre 2023, n. 34851 |
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Anno pubbl. |
2026 |
