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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15^, sentenza del 7 gennaio 2026, n. 123 |
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Composizione |
Fraioli Ferdinanda (Presidente) – Di Gioacchino Rosanna (Relatore) – Crisanti Paola (Giudice) |
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162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI – 013 SOCCOMBENZA - IN GENERE |
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Condanna alle spese di lite - Riparto - Soccombenza - Addebito alla parte soccombente che abbia dato causa al giudizio - Contumacia del soccombente - Riconoscimento della fondatezza delle ragioni della controparte - Irrilevanza |
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Massima |
In tema di regolazione delle spese, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio, cosicché la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta. |
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Rif. normativi |
artt. 91 e 92 c.p.c. |
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Conformità |
Cass. civ., sez. III, ord. 27 febbraio 2023, n. 5813; Cass. civ., sez. VI, 29 maggio 2018, n. 13498; Cass. civ., sez. I, ord. 10 dicembre 1988, n. 6722 |
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Anno pubbl. |
2026 |
