MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 10 February 2026 09:15

CRITERIO RIVELATORE DELLA SOCCOMBENZA NELLA DISTRIBUZIONE DELL'ONERE DELLE SPESE DI LITE

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15^, sentenza del 7 gennaio 2026, n. 123

Composizione

Fraioli Ferdinanda (Presidente) – Di Gioacchino Rosanna (Relatore) – Crisanti Paola (Giudice)

 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI 013 SOCCOMBENZA - IN GENERE

 

Condanna alle spese di lite - Riparto - Soccombenza - Addebito alla parte soccombente che abbia dato causa al giudizio - Contumacia del soccombente - Riconoscimento della fondatezza delle ragioni della controparte - Irrilevanza

Massima

In tema di regolazione delle spese, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio, cosicché la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta.

Rif. normativi

artt. 91 e 92 c.p.c.

Conformità

Cass. civ., sez. III, ord. 27 febbraio 2023, n. 5813; Cass. civ., sez. VI, 29 maggio 2018, n. 13498; Cass. civ., sez. I, ord. 10 dicembre 1988, n. 6722

Anno pubbl.

2026