MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 09 February 2026 15:45

TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DI IMPOSTA

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza - Sezione 1, Sentenza del 12/1/2026, n. 8

Composizione

Rel. Cervino Filomena Egidia

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) 438 RIMBORSI

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL’IMPOSTA - RIMBORSI 

 i

Detrazione dell’imposta - Presentazione della relativa dichiarazione - Termini e condizioni. 

Massima

In tema di IVA, il diritto alla detrazione dell’imposta, in applicazione della previsione di cui all’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998, va esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto, non essendo sufficiente la semplice indicazione del credito nella prima dichiarazione utile, fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso del credito per il quale si è maturata la decadenza dall’esercizio del diritto di detrazione.

Rif. normativi

Art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972

Art. 8, comma 3,  del d.P.R. n. 322/1998

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 12/5/2022, n. 15060, Rv. 664599 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 27/7/2018, n. 19938, Rv. 649829 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025