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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza n. 807/2026 del 23/01/2026. |
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Composizione |
Pres. Montagna e Rel. D’Oriano. |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. |
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Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Tarsu - Avviso di accertamento in rettifica - Motivazione - Contenuto - Fondamento. |
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Massima |
In tema di TARSU, la verifica di adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l’accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall’art. 1, comma 162, della l. n. 296/2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali, quali i regolamenti o altre delibere comunali che non è necessario allegare, sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, attesa la semplicità del procedimento logico necessario per determinare la pretesa tributaria. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto il provvedimento impositivo impugnato carente di motivazione, in quanto privo delle indicazioni indispensabili per individuare l’immobile oggetto di tassazione ed i criteri di determinazione dell’imposta, quali il numero degli occupanti e il periodo di occupazione dell’immobile stesso). |
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Rif. normativi |
Art. 1, comma 162, della l. n. 296/2006 Art. 7 della l. n. 212/2000 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 20620 del 31/7/2019 (CONF). |
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Anno pubbl. |
2026. |
