MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 09 February 2026 14:28

E' VALIDA LA NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ESEGUITA TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DA UN INDIRIZZO " ISTITUZIONALE " DEL CONCESSIONARIO ANCORCHE' DIVERSO DA QUELLO INDICATO NELL' ALBO

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 19/1/2026, n. 611

Composizione

Pres. Montagna – Rel. F. Cananzi

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE   154 NOTIFICA

 

NOTIFICAZIONE - IN GENERE - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo PEC - Domicilio digitale del mittente diverso da quello indicato nell’albo - Nullità della notifica - Esclusione - Fondamento.

Massima

In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario della riscossione dei tributi, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale diverso da quello risultante dall’albo, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, occorrendo invece che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della  cartella di paagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

Rif. normativi

Art. 3-bis della l. n. 53/1994

Art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217/2017     

Art. 16-ter del d.l. n. 179/2012

l. n. 221/2012

Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 18684 del 2023 (CONF.)

Cass. n. 982 del 2023 (VEDI)

Cass. SU n. 15979 del 2022 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026