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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 19/1/2026, n. 611 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. F. Cananzi |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA |
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NOTIFICAZIONE - IN GENERE - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo PEC - Domicilio digitale del mittente diverso da quello indicato nell’albo - Nullità della notifica - Esclusione - Fondamento. |
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Massima |
In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario della riscossione dei tributi, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale diverso da quello risultante dall’albo, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, occorrendo invece che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di paagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. |
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Rif. normativi |
Art. 3-bis della l. n. 53/1994 Art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217/2017 Art. 16-ter del d.l. n. 179/2012 l. n. 221/2012 Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 18684 del 2023 (CONF.) Cass. n. 982 del 2023 (VEDI) Cass. SU n. 15979 del 2022 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2026 |
