MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 09 February 2026 14:40

LITISCONSORZIO NECESSARIO EX ART. 14, COMMA 6-BIS, DEL D. L.VO N. 546/1992

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza n. 651/2026 del 20/1/2026.

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Esposito.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 358 RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE.

 

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere -  Litisconsorzio necessario originario - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

Massima

La violazione da parte del giudice di primo grado della regola del litisconsorzio necessario di cui all’art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992 non comporta l’inammissibilità del ricorso ma impone la rimessione della causa alla Corte di giustizia di primo grado per una nuova decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio.

Rif. normativi

Art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

 

Anno pubbl.

2026.