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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza n. 651/2026 del 20/1/2026. |
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Composizione |
Pres. Montagna e Rel. Esposito. |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 358 RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE. |
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Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere - Litisconsorzio necessario originario - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Fattispecie. |
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Massima |
La violazione da parte del giudice di primo grado della regola del litisconsorzio necessario di cui all’art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992 non comporta l’inammissibilità del ricorso ma impone la rimessione della causa alla Corte di giustizia di primo grado per una nuova decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio. |
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Rif. normativi |
Art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992 |
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Rif. Giurisprudenziali |
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Anno pubbl. |
2026. |
