MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 09 February 2026 14:01

ATTO DI PIGNORAMENTO: QUANDO E' IMPUGNABILE DAVANTI AL GIUDICE TRIBUTARIO?

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 19/1/2026, n. 611

Composizione

Pres. Montagna – Rel. F. Cananzi

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE   013 PIGNORAMENTO

 

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO - Omessa o invalida notifica della cartella di pagamento o di altro atto prodromico - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità – Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.

Massima

In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta, ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 617 cod. proc. civ., davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.

Rif. normativi

Art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 57 del d.P.R. n. 602/1973

Art. 49 del d.P.R. n. 602/1973

 

Art. 617 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. SU n. 17126 del 2018 (CONF.)

Cass. SU n. 13913 del 2017 (CONF.)

Cass. SU n. 7822 del 2020 (VEDI)

Cass. SU n. 16986 del 2022 (VEDI)

Cass. SU n. 9246 del 2025 (DIFF.)

   

Anno pubbl.

2026