MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 09 February 2026 11:55

PER OTTENERE L'ESENZIONE ICI ED IMU IL CONTRIBUENTE DEVE DIMOSTRARE CHE I TERRENI AGRICOLI SONO UBICATI IN COMUNI MONTANI

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 20/1/2026, n. 803

Composizione

Pres. Montagna Alfredo, Rel. Di Lorenzo Fabio

 

81 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) -  340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 -

 

Esenzione ICI ed IMU – Terreni montani o agricoli – Onere della prova – A carico del contribuente – Sussistenza - Fattispecie.

Massima

In tema di I.C.I. (e ora di I.M.U.), a decorrere dall’anno 2016, possono beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 1, comma 13, della l. n. 208/2015, i terreni agricoli situati nei comuni considerati “montani” ma spetta al contribuente, per il principio della vicinanza della prova, la dimostrazione del relativo presupposto. (Nel caso di specie, la Corte tributaria ha ritenuto che il contribuente non aveva dimostrato che i terreni oggetto dell’accertamento si trovassero effettivamente in zone montane, essendo il territorio del comune di Ottaviano classificato nella circolare del ministero delle finanze n. 9/1993 come parzialmente montano).

Rif. normativi

Art. 7, comma 1, lett. h), del  d.lgs. n. 504/1990

Circolare ministero delle finanze n. 9/1993

Art. 1, comma 13, della l. n. 208/2015

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 29/10/2010, n. 22125, Rv. 615444 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 5/2/2020 n. 12303 non massimata (VEDI)

Anno pubbl.

2025