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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 20/1/2026, n. 803 |
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Composizione |
Pres. Montagna Alfredo, Rel. Di Lorenzo Fabio |
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81 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - |
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Esenzione ICI ed IMU – Terreni montani o agricoli – Onere della prova – A carico del contribuente – Sussistenza - Fattispecie. |
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Massima |
In tema di I.C.I. (e ora di I.M.U.), a decorrere dall’anno 2016, possono beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 1, comma 13, della l. n. 208/2015, i terreni agricoli situati nei comuni considerati “montani” ma spetta al contribuente, per il principio della vicinanza della prova, la dimostrazione del relativo presupposto. (Nel caso di specie, la Corte tributaria ha ritenuto che il contribuente non aveva dimostrato che i terreni oggetto dell’accertamento si trovassero effettivamente in zone montane, essendo il territorio del comune di Ottaviano classificato nella circolare del ministero delle finanze n. 9/1993 come parzialmente montano). |
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Rif. normativi |
Art. 7, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 504/1990 Circolare ministero delle finanze n. 9/1993 Art. 1, comma 13, della l. n. 208/2015 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 29/10/2010, n. 22125, Rv. 615444 - 01 (VEDI) Cass. Sez. 5, 5/2/2020 n. 12303 non massimata (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
